• il C.T.P. ha il compito di seguire nelle varie fasi la perizia o consulenza nella tutela del proprio cliente
o controlla l’operato del C.T.U.
• risponde solo al proprio cliente, che è il suo committente e unico referente
o può presentare osservazioni e istanze al C.T.U. che il Giudice è tenuto a leggere
• il C.T.P. non può ampliare il campo di indagine del C.T.U. che è vincolato al quesito formulato dal Giudice
• il C.T.P. non ha l’obbligo di redarre una relazione delle operazioni peritali o di consulenza svolte, anche se spesso è necessario per potere essere più utile alla causa del proprio cliente.
• Affidamento dei figli nei casi di separazione e divorzio
• Valutazione delle competenze genitoriali
• Risarcimento di danno psichico
Affidamento dei figli nei casi di separazione e divorzio
Il nostro orientamento giuridico prevede che l’interesse del minore sia la prima cosa da tutelare.
Nei casi di separazione e divorzio, quando è presente una relazione altamente conflittuale, il Giudice può avvalersi delle competenze di un C.T.U. e dopo tale nomina è diritto delle parti nominare il proprio C.T.P.
Le attività del C.T.P. e del C.T.U. sono finalizzate alla rilevazione delle risorse famigliari, dell’assetto psicologico del funzionamento sociale dei componenti.
Le consulenze tecniche del CT.U. – ma anche del C.T.P. - sono molto importanti per fornire elementi utili al Giudice per la sua decisione finale.
Un ulteriore beneficio, per così dire “collaterale” alle attività di consulenza, è che si crea uno spazio in cui i famigliari possono prendere atto di ciò che sta accadendo da un altro punto di vista, possano osservare i la vita psichica dei figli e prendere coscienza delle dinamiche che solitamente non vengono colte subito, come il disagio, la sofferenza, l’incertezza del futuro. Questo stimola a utilizzare le proprie risorse per affrontare la separazione in un modo più equilibrato.
Danno psichico = “qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno” (art.2043 del Codice Civile). IL C.T.P. è chiamato a valutare se vi sia e quale sia il livello di compromissione dell’integrità psichica di una persona a seguito di un evento traumatico subito, la rilevazione del nesso causale tra evento traumatico e compromissione all’integrità psichica della persona.
I più comuni danni biologici di natura psichica sono quelli derivati da: mobbing, bossing, bullismo, aggressioni, violenza sessuale (adulti e minori), violenza domestica (subita o assistita), stress lavoro-correlato, sindrome del burnout, difficoltà nell’elaborazione del lutto, incidenti stradali, menomazione fisica, stalking.
Il consulente tecnico in ambito penale è nominato per la valutazione della capacità di intendere e volere di un soggetto, la sua imputabilità, capacità di rendere testimonianza, attendibilità di tale testimonianza e pericolosità sociale.
"Non trasformare i tuoi pensieri nelle tue prigioni."
William Shakespeare
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